Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:
1. L’Accisa, imposta erariale sul consumo, e l’Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
2. L’IVA, imposta sul valore aggiunto.
L’Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero “T.U.A.”) ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo.
L’IVA, stabilita con il D.P.R n.633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse).
Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.
REGIMI IVA
Fornitura di gas naturale
a) Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72):
- per l’attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
- per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
b) Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):
- vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
- vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore;
- vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica, di calore o di freddo, è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).
Fornitura di energia elettrica
a) Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72):
- per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
- per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
- per l’attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
- per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.lgs. n. 79/99.
b) Nessuna applicazione dell’imposta (operazioni non imponibili e non soggette):
- vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art.72 DPR 633/72). Serve che il cliente presenti apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
- vendita a clienti “esportatori abituali” (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, consultabile per il fornitore in apposita area del proprio cassetto fiscale, nel rispetto della normativa in vigore.
- vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d quater, del DPR 633/72) per le cessioni di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore cioè un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas è costituita dalla rivendita di detto bene e il cui consumo personale di detto prodotto è trascurabile (art. 7bis, comma 3, lett. a, DPR 633/72).
REGIMI ACCISE
Fornitura di gas naturale
L’Art. 26 del T.U.A., integrato con l’Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previsti specifici regimi per i consumi di Gas Naturale diversi da quelli previsti per gli Usi Civili.
a) Regime accise per usi industriali
- impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;
- impieghi del gas naturale nel settore alberghiero;
- impieghi del gas naturale nel settore della distribuzione commerciale;
- impieghi del gas naturale negli esercizi di ristorazione;
- impieghi del gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- impieghi del gas naturale nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili;
- gli impieghi del gas naturale per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc, di gran lunga più conveniente rispetto a quella per gli “usi civili”. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’Accisa che dell’Addizionale Regionale, di conseguenza l’aliquota di Accisa scende allo 0,0074988 €/mc (se il cliente cambia fornitore in corso d’anno deve trasmettere al nuovo fornitore una dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di notorietà con la quale comunica i consumi fino a quel momento fatturati dal precedente fornitore).
b) Regime accisa per usi autotrazione
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
L’aliquota di Accisa da applicare è 0,00331 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva.
c) Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica
Il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un’aliquota d’Accisa pari a 0,0004493 €/mc. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% quale che sia il combustibile impiegato e non è sottoposta ad Addizionale Regionale ai sensi del D.L. 15 settembre 1990 n. 261 convertito dalla L. 12 novembre 1990 n. 331. Gli utenti rientranti in questa categoria devono presentare mensilmente al fornitore di Gas Naturale una specifica dichiarazione nella quale indicare i volumi utilizzati per la produzione di Energia Elettrica (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).
d) Sono inoltre previste riduzioni per i consumi di Gas Naturale impiegato:
- negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi come previsto dal punto 10 della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01173 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà);
- dalle Forze armate nazionali per gli usi di riscaldamento come previsto dal punto 16 bis della Tabella A del T.U.A., aliquota da applicare 0,01166 €/mc, mentre non si applica l’Addizionale Regionale e l’imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà).
e) Esenti da Accisa
Ai sensi dell’Art. 17, comma 1, e della Tabella A del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
- ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle forze armate nazionali;
- nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto;
- alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
- impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
- impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
- impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
- prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
- sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
- produzione di magnesio da acqua di mare;
- prodotti energetici iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi;
- prodotti destinati a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE. (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A).
f) Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Ai sensi dell’Art. 21, comma 13, del T.U.A., i prodotti soggetti ad Accisa sono esclusi dal pagamento della stessa quando sono destinati:
- ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- impiegati nei processi mineralogici.
Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo. Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:
- una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
- la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.
Ai sensi dell’Art. 22 del T.U.A. sono esclusi dal pagamento dell’accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. “usi interni di raffineria”).
Forniture di energia elettrica
a) Esenti da Accisa
- utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con Potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’Accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
- nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
- nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
b) Esclusi da Accisa (totale o parziale)
Sono previste esclusioni al pagamento di Accisa quando si tratta di energia elettrica:
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- impiegata nei processi mineralogici.
Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell’Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.
ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEI REGIMI IVA E ACCISE
Nel caso il Cliente ritenga di avere diritto ad una agevolazione è tenuto a compilare debitamente in tutte le sue parti, e sottoscrivere, l’apposita modulistica disponibile sul sito internet allegando eventuali ulteriori documenti indicati. La documentazione così compilata dovrà essere trasmessa ad uno dei recapiti indicati in calce al modulo stesso.
I soggetti passivi rivenditori devono trasmettere, all’indirizzo e-mail agevolazioni_fiscali@recenergy.it, apposita dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di notorietà redatta su carta intestata (allegando un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore) con la quale dichiarano di avere i requisiti per tale qualifica e, pertanto, di vedersi fatturare la fornitura in reverse charge.
Nessun documento dovrà essere trasmesso per le forniture di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti “persone fisiche private” per l’uso residenziale (esclusivamente ad uso abitativo prima e seconda casa).